STATUTO dell’Associazione “Segni e Sogni”

Onlus un nuovo raggio di sole.

Disposizioni Generali. Art. 1 – Denominazione

È costituita l’Associazione denominata “Segni e Sogni” ONLUS ai sensi del Decreto Legislativo del 4 dicembre 1997

n.460. L’Associazione assume nella propria denominazione la qualifica di ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Attività Sociale), che ne costituisce peculiare segno distintivo e che, quindi, verrà inserita nelle comunicazioni rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo che l’Associazione intenderà adottare.

Art. 2 – Sede

L’Associazione ha la propria sede legale in Messina in via della Zecca, 9 e operativa sia a Messina in via della Zecca 9 – 98123 Messina e in via Ruggero Leoncavallo,8 20131 Milano.

Il Consiglio direttivo può istituire e sopprimere su tutto il territorio nazionale sedi secondarie, delegazioni e uffici staccati, e può trasferire la sede nell’ambito della stessa città o di altre città, senza che ciò comporti variazioni allo Statuto.

Art. 3 – Finalità

L’AssociazioneSegni e Sogni” è un’organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) apartitica, le cui attività sono rivolte al perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale, ai sensi dell’art. , D.Lgs. 4 dicembre 1997, n.

  1. L’AssociazioneSegni e Sogni” non persegue scopi di lucro e vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestine nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’ Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. Per la realizzazione delle iniziative coerenti alle proprie finalità, l’Associazione Segni e Sogni”, potrà collaborare ed aderire a consorzi e associazioni, con organizzazioni non governative, enti, istituzioni, imprese pubbliche e private, nazionali e internazionali. L’AssociazioneSegni e Sogni”, al fine di accrescere l’efficacia della propria azione potrà aderire con delibere all’Assemblea dei soci a coordinamenti nazionali e internazionali accettandone norme statutarie.

Art. 4 – Attività

L’associazioneSegni e Sogni” persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Essa intende operare nei settori di attività n cui devono operare le ONLUS sono tassativamente indicati nell’art. 10 del decreto legislativo 460/97, svolgendo le seguenti attività primarie:

– Assistenza sociale e socio sanitaria

Si intendono tutte le attività per la predisposizione e erogazione di servizi, o di prestazioni economiche, destinate a rimuovere e superare situazioni di bisogno e di difficoltà, che riguardano principalmente la sfera economica, sociale, psichica, fisica e familiare come ad esempio, contrasto alla povertà, assistenza alle persone inabili o con scarsa mobilità, sostegno a minori e alle donne, sostegno a ragazze madri in difficoltà, assistenza ad anziani non autosufficienti, informazione e consulenza alle persone e famiglie socialmente disagiate.

– Assistenza sanitaria (svolta prevalentemente verso soggetti svantaggiati)

Si intendono le attività che hanno ad oggetto la salute della persona, quale fondamentale diritto dell’individuo. Quindi tutte le attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione. Nell’ambito rientra anche l’attività di trasporto di malati o feriti con veicoli equipaggiati alla scopo.

–  Beneficenza

Rientrano nell’ambito di tale attività le prestazioni in denaro o in natura erogate direttamente a favore di persone indigenti o quelle effettuate a favore di altri enti che operano verso gli stessi indigenti, o verso altre onlus ed enti pubblici che operano nei settori dell’assistenza sociale, sanitaria, tutela dei diritti civili, ricerca scientifica, aiuti umanitari ecc……

–  Formazione (svolta prevalentemente verso soggetti svantaggiati)

Si intendono quelle attività che hanno l’obbiettivo di formare l’individuo nel modo del lavoro, come ad esempio l’insegnamento di un mestiere o di una professione, corsi di aggiornamento ecc….

–  Sport Dilettantistico (svolta prevalentemente verso soggetti svantaggiati)

Si intendono le attività sportive svolte a favore di dilettanti, quindi non verso professionisti che esercitano l’attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità. In tal caso la si dovrà costituire sotto forma di Associazione Sportiva Dilettantistica.

–  Tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico

Sono beni culturali le cose mobili o immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico, bibliografico. Per tutela si intendono le attività dirette ad individuare i beni costituenti oggetto del nostro patrimonio culturale e garantire protezione e conservazione degli stessi. Per promozione si intende diffondere la conoscenza del patrimonio culturale e la fruizione pubblica del patrimonio stesso. Per valorizzazione si intende invece la costituzione ed organizzazione stabile di risorse, strutture, o la messa a disposizione di competenze tecniche e risorse finanziarie, a favore del patrimonio artistico nazionale.

–  Tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente

La tutela consiste nelle attività volte alla conservazione, gestione e miglioramento delle risorse naturali (aria, acqua, suolo, territorio ecc…) e alla preservazione dei patrimoni genetici terrestri e marini e di tutte le specie animali o vegetali che vivono in natura. Rientrano in tali attività la promozione della bicicletta e di altri mezzi alternativi di trasporto, la formazione specialistica in campo ambientale, l’attività di protezione degli animali di affezione e la prevenzione al randagismo, la gestione di aree naturali protette.

–  Tutela dei diritti civili (svolta prevalentemente verso soggetti svantaggiati)

Appartengono a questa categoria le attività di tutela e promozione che riguardano il diritto all’autodeterminazione dei popoli, il diritto alla vita, il diritto alla libertà e alla sicurezza, il diritto a non essere sottoposto ad ingiuste forme di detenzione, schiavitù o servitù, la libertà di movimento e residenza, il diritto all’eguaglianza davanti la legge, il diritto alla libertà di pensiero coscienza o religione, il diritto di riunione e associazione ecc………….

L’AssociazioneSegni e Sogni” ONLUS svolge l’attività di beneficenza oltre a quelle ad essa direttamente connesse. È fatto espresso divieto di svolgere qualsiasi altra attività diversa da quelle su indicate. L’ Associazione Segni e Sogni” ONLUS, inoltre, potrà svolgere attività accessorie che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell’attività istituzionale di solidarietà sociale, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 4 dicembre 1997, n.460 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 5 – Convenzioni e contributi

L’AssociazioneSegni e Sogni” ONLUS può stipulare convenzioni con enti e organismi internazionali (Nazioni Unite, Unione Europea, ecc.), Nazionali (Stato, Regioni, enti locali, ecc.) e altri soggetti giuridici pubblici e privati e i loro consorzi, per la realizzazione di specifiche attività. L’AssociazioneSegni e Sogni” ONLUS ha la facoltà di chiedere sovvenzioni, finanziamenti, sponsorizzazioni a soggetti pubblici e privati e conseguentemente provvedere attraverso il proprio rappresentante legale a incassare le somme elargite rilasciando quietanza liberatoria per esonero o responsabilità. L’AssociazioneSegni e Sogni” ONLUS dovrà tuttavia mantenere sempre la più completa indipendenza nei confronti degli organi sovranazionali, nazionali o locali di governo, delle aziende pubbliche e private.

Art.6 – Durata

La durata dell’AssociazioneSegni e Sogni” ONLUS è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea Straordinaria degli Associati.

Art. 7 – Organi dell’Associazione

Possono essere soci dell’Associazione tutti coloro (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione) che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto.

Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo; pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea. Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

Art. 8 – Tutti i soci hanno diritto di:

L’ammissione all’Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta dell’aspirante socio. Le domande di ammissione a socio presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall’esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’ Associazione Segni e Sogni” ONLUS e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.

Art. 9 ) Tutti i soci hanno diritto di:

partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;

  • partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e di eventuali regolamenti;
  • godere dell’elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi Direttivi dell’Associazione .

I soci minorenni non hanno diritto di voto attivo e passivo, come meglio specificato nell’art. 16 del presente Statuto.

Art. 10) Gli associati hanno l’obbligo di osservare lo Statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell’Associazione e di corrispondere le quote associative. Tali quote non sono trasmissibili né rivalutabili.

Art. 11) La qualifica di socio non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, espulsione, decesso.

Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. L’espulsione è prevista quando il socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti, si renda moroso o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all’immagine dell’Associazione. L’espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante lettera al socio interessato. Contro il

suddetto provvedimento il socio interessato può presentare ricorso entro   

giorni dalla data di comunicazione

dell’espulsione; il ricorso verrà esaminato dall’Assemblea nella prima riunione ordinaria.

Art. 12) La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all’Associazione ”Segni e Sogni” ONLUS.

Art. 13) Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell’ambito associativo.

Assemblea dei Soci:

Art. 14)  Gli organi dell’Associazione sono:

  • l’Assemblea dei soci;
  • il Consiglio direttivo;
  • il Presidente dell’Associazione;
  • il Vice Presidente;

Art. 15) L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano dell’Associazione ”Segni e Sogni” ONLUS; è composta da tutti i soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere ordinaria o straordinaria.

Art. 16) L’Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno _60%_ dei soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative. La convocazione dell’Assemblea deve essere effettuata almeno 20 giorni prima della data della riunione mediante invio e-mail / lettera cartacea e pubblicazione dell’avviso sulla home page del sito web dell’Associazione / affissione dell’avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative. L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno.

Art. 17) Possono intervenire all’Assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di voto, tutti i soci maggiorenni purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun socio spetta un solo voto. I soci minorenni e coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela hanno diritto di ricevere la convocazione dell’Assemblea e di potervi assistere, ma non hanno diritto nè di parola nè di voto attivo e passivo. E’ ammesso l’intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega. Le votazioni dell’Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

Art. 18) All’Assemblea spettano i seguenti compiti:

IN SEDE ORDINARIA:

  • approvare il rendiconto economico-finanziario dell’anno trascorso;
  • eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo, stabilendone il numero dei componenti;
  • eleggere i sostituti dei membri del Consiglio Direttivo eventualmente dimissionari;
  • deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all’ordine del

IN SEDE STRAORDINARIA:

  • deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell’Associazione;
  • deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
  • deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all’ordine del

Art. 19) L’Assemblea Ordinaria,presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo il quale nomina fra i soci un segretario verbalizzante,è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. L’Assemblea Ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un’ora.

Art. 20) L’Assemblea Straordinaria è presieduta da un Presidente nominato dall’Assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante. Per modificare l’atto costitutivo e lo statuto, l’Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 21) Tutte le delibere assembleari e i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle

Assemblee  dei  soci,  sono  pubblicizzati  ai  soci  con  l’esposizione  per    dell’Associazione.

Consiglio Direttivo e Presidente

giorni  dopo  l’approvazione  nella  sede

Art. 22) Il Consiglio Direttivo è l’Organo esecutivo e gestionale dell’Associazione ed è eletto dall’Assemblea ogni ___ anni. Esso è composto da un minimo di ___  a un massimo di ___ membri, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto. I membri del Consiglio sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall’Assemblea Soci; esso rimarrà in carica comunque fino all’elezione del nuovo. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti. All’interno del Consiglio Direttivo saranno nominati uno o più vice Presidenti, un Segretario e un Tesoriere. Al Presidente, che ha la rappresentanza legale dell’Associazione, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo. Gli Amministratori non possono ricoprire la medesima carica in Associazioni di analoga natura.

Art. 23) Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione. Al Consiglio Direttivo competono in particolare:

  • le decisioni  inerenti  le  spese  ordinarie  e  straordinarie,  di  esercizio  e  in  c/capitale,  per  la  gestione dell’Associazione;
  • le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell’Associazione;
  • le decisioni  inerenti  la  direzione  del  personale  dipendente  e  il  coordinamento  dei  collaboratori  e  dei professionisti di cui si avvale l’Associazione;
  • la redazione annuale del rendiconto economico-finanziario da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro i quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio;
  • la predisposizione della relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all’Assemblea;
  • la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
  • la fissazione delle quote sociali;
  • la facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
  • la redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell’Assemblea;
  • la delibera sull’ammissione di nuovi soci;
  • ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscano ad altri

Art. 24) Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l’anno ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario. Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate con avviso scritto da recapitarsi almeno ___ giorni prima della data della riunione; tale avviso deve contenere l’ordine del giorno, la data, l’orario ed il luogo della seduta. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione, sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 25) Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell’Associazione. È eletto dall’Assemblea dei soci, insieme ai membri del Consiglio Direttivo, ogni ___ anni. Egli presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull’esecuzione delle delibere dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest’ultimo alla prima riunione utile.

Art. 26) Il Vice Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Art. 27) Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l’Assemblea straordinaria entro quindici giorni e da tenersi entro i successivi trenta curando l’ordinaria amministrazione.

Segretario e Tesoriere

Art. 28) Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l’acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.

Art. 29) Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell’Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l’esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Art. 30) Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, il Regolamento Amministrativo può prevedere che in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell’ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

Patrimonio ed esercizio finanziario

Art. 31) Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:

  • beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione;
  • quote associative e contributi annuali, straordinari e volontari degli associati;
  • contributi, erogazioni e lasciti da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche;
  • proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dall’Associazione per il perseguimento o il supporto dell’attività

Art. 32) All’Associazione è vietato distribuire, anche in  modo indiretto,  utili o avanzi di gestione,  comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.

Art. 33) L’anno sociale e l’esercizio finanziario vanno dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio. Il rendiconto economico finanziario, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’Associazione, con distinzione tra quella attinente all’attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti. Indipendentemente dalla redazione del rendiconto economico finanziario annuale, l’Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

Scioglimento

Art. 34) Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori. Il patrimonio residuo sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Norme finali

Art. 35) La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l’ Associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromissibili con arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il Presidente del Tribunale ove ha sede l’associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.

Art. 36) Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti  disposizioni legislative in materia.